La sezione Federcaccia di Monza e Brianza con il Nucleo Federcaccia di Magenta, ha organizzato la messa di Sant'Uberto presso la Basilica di San Martino di Magenta per il giorno 19/11/2022 alle ore 18:00 al termine sul sacrato della Basilica sarà allestito un Buffet per fare un brindisi tutti insieme.
PREMI RISERVATI AI SOCI DELLE SEZIONI COMUNALI DEL NUCLEO DI MAGENTA:
Miglior punteggio cacciatore: 2 faggiani in azienda faunistica
Miglior punteggio tiratore: 2 faggiani in azienda faunistica
Miglior punteggio neocacciatore: n2 faggiani in azienda faunistica
Ulteriori premi in cartucce per le rispettive categorie.
PREMI GASTRONOMICI COME SEGUE
10 Premi : per classifica generale
7 Premi: RISERVATI ai cacciatori
5 Premi: RISERVATI alla 3° categoria
1 Premio: RISERVATO Lady
1 Premio: RISERVATO junior
:
Le iscrizioni si raccoglieranno direttamente
sul campo i giorni della gara
Il risultato della prima iscrizioneIl risultato della prima iscrizione sarà valevole come prova del campionato sociale della compak sporting Mesero.
PER INFO CHIAMARE IL SIGNOR MARINONI MASSIMO AL NUMERO: 3 4 7 6 9 1 9 2 5 9
La Federcaccia Nucleo di Magenta in collaborazione con lo studio associato AlpVet
ORGANIZZA
Il corso per l'abilitazione alla caccia di selezione e al censimento degli ungulati edizione Febbraio 2022.
Il corso è conforme ai requisiti ISPRA e al Decreto 2092/2018 della Regione lombardia.
Il corso avrà inizio il 15 Febbraio 2022, le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede di FIDC nucleo di Magenta (Presso Oratorio Sacra Famiglia) in via Cadorna nr 12 a Magenta, 2 volte a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 20:00 alle 23:00, é obbligatorio la frequenza di almeno l'80 % del corso.
Il corso si terrà in presenza, salvo restrizioni covid-19 in tale caso si valuterà la possibilità delle lezioni online.
E’ prevista anche un’uscita sul campo in cui si eseguiranno le prove pratiche di avvistamento ungulati, recupero col cane da traccia e gestione ed eviscerazione della carcassa.
per informazioni potete contattare i seguenti recapiti:
Pardo Paolo : Cell. 348 7815434
Allegretti Vincenzo: Cell. 339 2492398
E-mail: federcaccianucleomagenta@gmail.com
Il corso è autorizzato dalla regione rispettando il protocollo ISPRA ed il D.d.U.O. n. 5303 del 04/05/2020, di Regione Lombardia.
Il corso è tenuto da docenti altamente qualificati.
Di seguito trovate tutti i percorsi formativi più adatti alle vostre esigenze;
Potrete scegliere il percorso direttamente sul modulo di iscrizione al corso online.
Abilitazione alla caccia di specializzazione al cinghiale, che prevede l’abilitazione alla caccia collettiva (Braccata, Battuta e Girata) e alla caccia di selezione al cinghiale
Abilitazione alla caccia collettiva al cinghiale, che prevede l’abilitazione alla sola forma di caccia collettiva (Braccata, Battuta e Girata)
Lezione integrativa sulla Selezione al cinghiale, che permette a coloro i quali sono già in possesso di attestato di abilitazione alla caccia collettiva di svolgere anche la selezione alla sola specie cinghiale
Lezione integrativa sulla Collettiva al cinghiale, che permette a coloro i quali sono già in possesso di attestato di abilitazione alla caccia di selezione di svolgere anche la collettiva al cinghiale
Il corso avrà inizio il 15 Febbraio 2022, le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede di FIDC nucleo di Magenta (Presso Oratorio Sacra Famiglia) in via Cadorna nr 12 a Magenta, 2 volte a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 20:00 alle 23:00, é obbligatorio la frequenza di almeno l'80 % del corso.
Il corso si terrà in presenza, salvo restrizioni covid-19 in tale caso si valuterà la possibilità delle lezioni online.
E’ prevista anche un’uscita sul campo in cui si eseguiranno le prove pratiche di avvistamento ungulati, recupero col cane da traccia e gestione ed eviscerazione della carcassa.
per informazioni potete contattare i seguenti recapiti:
Pardo Paolo : Cell. 348 7815434
Allegretti Vincenzo: Cell. 339 2492398
E-mail: federcaccianucleomagenta@gmail.com
Con la Delibera Regionale n. 5270 del 23/09/2021 con oggetto: "Disposizione integrative al calendario Venatorio regionale 2021/2022. Adeguamento al parere ISPRA" e le disposizione integrative al Calendario Venatorio regionale 2021/2021, dal giorno 25/09/2021 si può tornare a caccia in Lombardia.
Date e modalità di apertura della caccia:
Apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 2 ottobre 2021;
per le specie Colombaccio, Merlo, Cornacchie, Gazza e Ghiandaia, nel corso del mese di settembre, caccia solo da appostamento. Per il Merlo, è previsto un contingente massimo di 5 capi per cacciatore per uscita.
Di seguito in sintesi le specie comprese nel calendario riduttivo della stagione venatoria 2021/2022.
- per il Moriglione la sospensione del prelievo come previsto nella nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot. n. 0039696 del 28 maggio 2020 e indicato nel parere ISPRA;
- per il Combattente la sospensione del prelievo venatorio come indicato nel parere ISPRA;
- per l’Allodola un prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal “Piano di gestione nazionale dell’Allodola” ovvero:
• prelievo venatorio dal 2 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;
• carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
• gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore;
- per la Tortora selvatica quanto segue:
• per la stagione venatoria 2021-22 un carniere complessivo regionale pari al
50% della media del prelievo stagionale del periodo 2013-2018, per un totale di 1.110 capi;
• un carniere giornaliero di 5 capi per cacciatore e un carniere stagionale di 10 capi per cacciatore;
• che ogni cacciatore che preleva esemplari di Tortora selvatica provveda giornalmente a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, all’indirizzo faunisticovenatorio@regione.lombardia.it, l’avvenuto abbattimento, indicando il numero dei capi abbattuti e l’ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;
• che la Direzione Generale Agricoltura attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti verifichi che non venga superato il carniere complessivo regionale e che proceda ad informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi previsti sia pari all’80 % del carniere stagionale, mediante comunicazioni sul portale regionale
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale, e a bloccare il prelievo mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento della quota stagionale consentita;
• di prevedere un rafforzamento del sistema di controllo sul rispetto del carniere giornaliero e dell’avvenuta comunicazione di abbattimento tramite e-mail da parte del singolo cacciatore alla Direzione Generale Agricoltura, attraverso l’azione della vigilanza condotta dalla Polizia provinciale competente per territorio, anche attraverso l’applicazione di
tutti i procedimenti sanzionatori previsti dalla L. 157/92 e dalla l.r. 26/93;
• che i dati di prelievo verranno resi disponibili alle Polizie Provinciali;
- per la Moretta un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
- per la Pavoncella un prelievo massimo per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali nel periodo tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- per la Quaglia un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali nel periodo tra la terza domenica di settembre ed il 15 novembre;
- per la specie Merlo il mantenimento del carniere come previsto dall’art. 2 della l.r. 17/04;
2. di prevedere per le specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Cesena, Tordo sassello e Beccaccia, il prelievo sino al 31 gennaio 2022;
3. di stabilire che il presente atto sia immediatamente esecutivo;
4. che le prescrizioni di cui al Decreto relativo alla valutazione d’incidenza n. 10435 del 29.07.2021 siano recepite e applicate durante la stagione venatoria 2021/2022 nei siti Natura 2000, inclusi nel territorio di competenza regionale ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi www.agricoltura.regione.lombardia.it.
Di seguito riportiamo la parte dell'ordinanza che interessa i cacciatori:
3) Con riferimento all’attività di controllo della fauna selvatica e all’attività venatoria:
a) l’attività di controllo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93 deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
• sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti di cui all’art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
• i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie 9 interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
• lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell’effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;
b) lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito:
• ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria di selezione nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, e di tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, quali, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
• ai cacciatori aventi titolo, all’interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, all’esercizio venatorio di selezione e al controllo, nonché di tutte le attività complementari quali, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e il trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore;
c) L’attività venatoria di selezione e l’attività di controllo della fauna selvatica, nonché tutte le attività complementari, sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non sono consentite ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini 10 amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale. Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.
➣ Regione Lombardia, in considerazione della situazione emergenziale, ha deliberato la proroga delle principali scadenze in materia venatoria.
Ecco la sintesi delle scadenze più importanti:
1) restituzione dei tesserini venatori: dal 31 marzo *scadenza prorogata al 30 aprile*;
2) iscrizione presso l’ambito territoriale o il comprensorio alpino: dal 31 marzo *scadenza prorogata al 30 aprile*;
3) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo degli ambiti e dei comprensori alpini: dal 30 aprile *scadenza prorogata al 31 maggio*;
4) presentazione richiesta di fruizione di un pacchetto di dieci giornate per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo: dal 31 marzo *scadenza prorogata al 30 aprile*;
5) comunicazione circa la modifica dell’opzione della forma di caccia: dal 31 marzo *scadenza prorogata al 30 aprile*.
Qualora la situazione di emergenza dovesse continuare (speriamo ciò non avvenga) saranno valutate ulteriori proroghe.
Se sei interessato puoi iscriverti cliccando sul bottone qui di seguito.
Da questa stagione 2021/2022 con le modifiche della L.R. 26/93 gli Ambiti territoriali di caccia adeguano le quote d'iscrizione, di seguito riportiamo le nuove quote dell'ATC Pianura Milanese.
ATTENZIONE: da Febbraio 2021 vengono inserite 2 giornate lavorative per socio, i soci che partecipano alle due giornate hanno diritto ad una riduzione di 20.00 Euro sulla quota della prossima stagione 2022/2023.
APPLICAZIONE:
1 fase dal 1 febbraio 2021 le quote saranno:
55 euro x Appostamento fisso e migratoria da appostamento temporaneo
135 euro x over 80
100 euro x neofiti
145 euro x tutti
dal 1 febbraio 2021 entrano le giornate lavorative che saranno registrate dall'ATC per tutto il 2021
2 Fase 1 febbraio 2022 le quote diventano:
55 Euro appostamenti fissi e migratoria temporanea
125 Euro soci con giornate
135 over 80
100 euro neofiti
145 Euro tutti gli altri
In caso di impossibilità fisica valgono le regole del decreto Regione n 1591
Lombardia zona ARANCIONE con il rinnovo dell'ordinanza del Presidente Fontana SI PUO' ANDARE A CACCIA NEL TERRITORIO DEL PROPRIO ATC O CA comunque sempre all'interno della propria Regione.
Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato un’ordinanza immediatamente esecutiva .
Si tratta dell’ordinanza n. 688 del 26/01/2021 che vi alleghiamo.
L’ordinanza sarà in vigore già da oggi 27 gennaio 2021 e consentirà ai cacciatori lombardi di spostarsi a caccia entro i confini degli ATC e dei CAC lombardi di cui sono soci, anche diversi da quello di residenza, per esercitare ogni forma di caccia.
In allegato anche un comunicato della Federcaccia Lombardia.
Suggeriamo di indicare nell’autocertificazione come motivo dello spostamento:
"esercizio dell'attività nell'ATC/CAC ...nome....(PROVINCIA DI ...) in forza all'art. 2 comma 4 lett. B DPCM 16/01/2021 e dell'Ordinanza di Regione Lombardia n. 688 del 26/01/2021".
a) l’attività di controllo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93 deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
• sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti di cui all’art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
• i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
• lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell’effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;
b) lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito:
• ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
• ai cacciatori aventi titolo all’esercizio venatorio all’interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore.
c) L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna selvatica sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentita l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale. Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14 dell’articolo 25 dopo le parole «da quella in cui era stato in precedenza autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, senza che ne derivi una nuova autorizzazione.»;
b) al comma 7 dell’articolo 28 dopo le parole «Le domande di ammissione devono essere presentate tra l’1 e il 31 marzo» sono inserite le seguenti: «in forma singola e non cumulativa» e dopo le parole «avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente.», sono inserite le seguenti: «Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l’estensione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini.».